IDS - Imposta di Soggiorno Pregnana M.se
Con deliberazione C.C. n. 55 del 27/11/2024, successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 16 del 30/04/2025, il Comune di Pregnana Milanese ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, consultabile in allegato.
L’imposta di soggiorno si applica per i pernottamenti effettuati a partire dal 1° agosto 2025, con esclusione di quelli prenotati e/o contrattualizzati entro il 30/04/2025 compreso.
Le tariffe per l’anno 2025 sono state approvate con deliberazione G.C. n. 108 del 28/11/2024 e sono consultabili in allegato.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo dedicato idspregnana@gesem.it
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
E’ il pernottamento nelle strutture ricettive, (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli, foresterie lombarde, locande, case e appartamenti per vacanze, B&B), nonché negli immobili destinati alla locazione breve, ubicate nel territorio comunale.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.
Se lo stesso cliente pernotta per almeno 10 notti anche non consecutive nello stesso mese, versa l’imposta solo per 5 notti.
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
L’imposta è dovuta solo dai soggetti non residenti nel Comune di Pregnana Milanese.
Viene pagata al gestore della struttura, che provvede all’incasso e al rilascio della ricevuta.
ESENZIONI
Non devono versare l’imposta:
• minori
• studenti fino al 27° anno di età
• forze armate statali, provinciali o locali, Vigili del Fuoco e Protezione Civile che alloggiano per motivi di servizio
• soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture della Città Metropolitana di Milano (max 2 persone)
• soggetti che a seguito di ricovero ospedaliero proseguono le cure in strutture della Città Metropolitana e loro accompagnatori (max 2 per paziente)
• soggetti con invalidità pari o superiore al 75%
• soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da Autorità Pubbliche
• stranieri richiedenti protezione internazionale
• gestore della struttura, familiari, dipendenti e collaboratori che alloggiano nella struttura.
Il diritto all’esenzione deve essere autocertificato dal cliente su apposito modulo messo a disposizione sul sito. Il modulo NON deve poi essere consegnato al Comune, ma deve essere mantenuto dal gestore e prodotto in caso di richiesta e/o controllo.
Non serve l’autocertificazione in caso di minorenni.
Per i casi di provvedimento di Autorità Pubbliche e di stranieri richiedenti protezione, deve essere prodotta apposita documentazione.
OBBLIGHI DEL GESTORE
I gestori sono responsabili del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (D.L. 34/2020), assumendo la qualifica di «agenti contabili» per conto dell’Ente.
Entro il 15 di ogni mese, riversano al Comune le somme incassate nel mese precedente mediante:
• PagoPA spontaneo intestato al Comune
• Bonifico: IT 77 P 05034 20504 000000000300
Se la somma non raggiunge € 20,00 può essere cumulata nel mese successivo.
I gestori, inoltre, hanno l’obbligo di:
- Informare, in appositi spazi, i clienti delle tariffe, esenzioni e sanzioni
- Presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo una dichiarazione annuale con il dettaglio su base mensile utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune (mod. 21 agente contabile), anticipandola trimestralmente all’Ente via mail all’indirizzo idspregnana@gesem.it
- Presentare entro il 30/06 dell’anno successivo la dichiarazione telematica tramite Agenzia delle entrate
- Conservare almeno fino al 31/12 del quinto anno successivo le autocertificazioni per le esenzioni