EMERGENZA COVID: ESENZIONI IMU 2021

Pubblicato il 17 maggio 2021 • Tributi

Si informa che la Legge n. 178/2020 ha disposto l’ESENZIONE DALLA PRIMA RATA IMU 2021 a favore delle seguenti categorie di soggetti:

  • Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché a stabilimenti termali;
  • Immobili di categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori;
  • Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercitanti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori.

Si ricorda inoltre che, come stabilito dal D.L. 104/2020, gli immobili di categoria catastale D/3 adibiti a cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli, sono esenti dall'imposta per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori.

Si informa altresì che, ai sensi dell’art. 6 sexies del D.L. n. 41/2021 convertito nella Legge n. 69/2021 (c.d. Decreto Sostegni), NON E' DOVUTA LA PRIMA RATA IMU 2021 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  1. Il soggetto passivo (proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile) è un soggetto titolare di partita IVA, residente o stabilito nel territorio dello Stato, che svolge attività d'impresa, arte o professione o produce reddito agrario di cui all’art. 32 del T.U.I.R. Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 22/03/2021 o che abbiano attivato la partita IVA dopo tale data, gli enti pubblici e i soggetti di cui all’art. 162 bis del T.U.I.R. (intermediari finanziari e società di partecipazione), nonché i soggetti con ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lettere a) e b)del T.U.I.R. superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente (condizioni poste dall’art. 1 commi 1, 2 e 3);
  2. L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (condizione posta dall’art. 1 comma 4);
  3. Il soggetto passivo è anche il gestore delle attività che si esercitano negli immobili oggetto di esenzione.L’esenzione è limitata ai soli immobili in cui si svolge l’attività.

Al fine di aggiornare tempestivamente le banche dati, si chiede di comunicare il possesso dei requisiti di cui sopra inviando l'apposito modulo all’indirizzo pec gesem@legalmail.it

Infine, ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. n. 73/2021 convertito nelle legge n. 106/2021, NON E' DOVUTA L'IMPOSTA PER L'INTERA ANNUALITA' 2021 nel caso di persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione ad uso abitativo e che abbiano ottenuto a proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020 (con esecuzione sospesa fino al 30/06/2021) o successivamente a tale data (con esecuzione sospesa fino al 30/09/2021 o al 31/12/2021). In tal caso è necessario presentare presso i nostri sportelli o inviare via pec una copia del provvedimento di convalida. Nel caso in cui sia già stata versata, in tutto o in parte, l'imposta per l'anno 2021 è possibile richiederne il rimborso o la compensazione compilando ed inviando l'apposito modulo scaricabile all'interno della sezione IMU del proprio Comune